Statuto Pro Ticino Berna
Art. 1 Nome e sede
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione denominata “Pro Ticino Berna” con sede a Berna. L’associazione è apolitica e aconfessionale, associata alla Pro Ticino centrale come sezione.
Art. 2 Finalità e scopo
1 L’associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi sono attivi a titolo onorifico.
2 Gli obiettivi dell’associazione sono:
- riunire i Ticinesi residenti a Berna e dintorni;
- favorire la loro integrazione nel luogo di residenza;
- sostenere la loro identità latina, sostenere e promuovere i loro interessi morali e materiali;
- difendere e promuovere gli ideali e gli interessi del Cantone Ticino, quale cantone di lingua e cultura svizzero-italiana;
- coltivare buoni rapporti fra i Ticinesi e la popolazione locale;
- promuovere la cultura ticinese e svizzero-italiana e la lingua italiana in collaborazione con altre associazioni culturali e italofone.
Art. 3 Mezzi finanziari
1 Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- contributi sociali;
- contributi straordinari;
- proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
- reddito del patrimonio sociale;
- donazioni e sussidi di ogni genere.
2 I contributi sociali sono fissati annualmente nell’ambito dell’Assemblea dei soci. I soci attivi, simpatizzanti e veterani sono tenuti al versamento di un contributo sociale. I soci onorari sono esentati dal versamento del contributo.
3 Il contributo sociale varia a dipendenza se si tratta di soci singoli oppure coppie/nucleo famigliare.
4 L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.
Art. 4 Soci
L’associazione riconosce quattro categorie di soci:
- soci attivi;
- soci simpatizzanti;
- soci veterani;
- soci onorari.
Art. 4.1 Soci attivi
Sono ammessi in qualità di soci attivi:
- i cittadini di origine ticinese residenti a Berna e dintorni;
- i cittadini confederati residenti a Berna e dintorni vicino allo spirito ticinese e che sostengono gli scopi dell’associazione.
Art. 4.2 Soci simpatizzanti
1 Sono ammessi in qualità di soci simpatizzanti tutte le altre persone non conformi all’art. 4.1, ma vicine allo spirito ticinese per lingua e/o cultura e che sostengono gli scopi dell’associazione.
2 I soci simpatizzanti hanno diritto di voto ma senza eleggibilità nel Comitato, non possono essere designati Delegati sezionali né diventare soci veterani.
Art. 4.3 Soci veterani
1 Sono soci veterani coloro che sono rimasti fedeli all’associazione durante almeno 25 anni pagando regolarmente il contributo sociale. Essi vengono nominati dal Comitato e ricevono un diploma.
2 I soci veterani mantengono gli stessi diritti e doveri dei soci attivi.
Art. 4.4 Soci onorari
1 Sono soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nella causa dell’associazione e/o che hanno contribuito efficacemente alla realizzazione degli scopi dell’associazione.
2 I soci onorari sono designati dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato.
3 I soci onorari hanno diritto di voto e possono essere designati Delegati sezionali.
Art. 5 Ammissione
1 Le richieste d’adesione vanno inoltrate al Comitato che decide in merito all’ammissione.
2 In caso di negata ammissione può essere interposto ricorso. Tale ricorso va inoltrato entro un mese dalla data della negata ammissione al Presidente, che lo sottoporrà per decisione alla successiva Assemblea dei soci. La decisione dell’Assemblea dei soci è inappellabile.
Art. 6 Dimissioni
1 Le dimissioni sono possibili in ogni momento. La lettera di dimissioni deve essere inoltrata per iscritto al Comitato.
2 Per l’anno iniziato va versato l’intero contributo sociale.
Art. 7 Esclusione e radiazione
1 Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento a causa di violazione dello statuto, comportamento contrario agli scopi dell’associazione oppure pregiudizio degli interessi sociali. Il Comitato decreta l’esclusione.
2 Il socio escluso ha la facoltà di sottoporre all’Assemblea dei soci la decisione di esclusione. Il ricorso deve essere inoltrato entro un mese dalla decretata esclusione al Presidente, che lo sottoporrà per decisione alla successiva Assemblea dei soci.
3 Nel caso in cui l’esclusione venisse confermata dall’Assemblea dei soci, il socio escluso può ancora ricorrere all’Assemblea dei delegati in conformità allo Statuto centrale della Pro Ticino. La decisione dell’Assemblea dei delegati è inappellabile.
4 Se un socio non versa il contributo sociale nonostante ripetute sollecitazioni scritte, il Comitato può radiarlo automaticamente. In questo caso non esiste alcuna possibilità di ricorso.
Art. 8 Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Comitato.
Art. 9 L’Assemblea dei soci
Art. 9.1 Organizzazione e convocazione
1 L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea dei soci. Un’Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nel primo trimestre.
2 I soci vengono convocati per iscritto all’Assemblea con un preavviso di 30 giorni, con allegato l’ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.
3 Le istanze all’attenzione dell’Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato entro 14 giorni dalla data dell’Assemblea.
4 Il Comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un’Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L’Assemblea deve avere luogo entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta.
5 Le decisioni vanno verbalizzate ed il verbale deve essere firmato da chi ha diretto l’Assemblea e da chi l’ha scritto. È sufficiente un verbale delle decisioni.
Art. 9.2 Composizione e diritto di voto
1 L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, se questi è impedito, dal Vicepresidente o da un altro membro del Comitato.
2 Ogni socio ha diritto a un voto singolo. In caso di coppie/nucleo famigliare, ogni maggiorenne ha diritto a un voto singolo.
Art. 9.3 Competenze
L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:
- approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- approvazione del rapporto annuale del Comitato;
- approvazione del rendiconto annuale e presa di conoscenza del rapporto di revisione;
- discarico al Comitato;
- elezione del Presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell’organo di revisione;
- designazione di soci onorari su proposta del Comitato;
- determinazione dei contributi sociali;
- approvazione del budget annuale;
- presa di conoscenza del programma sociale;
- designazione dei Delegati sezionali per l’Assemblea dei delegati di Pro Ticino centrale;
- deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci;
- modifica dello statuto;
- decisione in merito all’esclusione di soci;
- deliberazione sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 9.4 Decisioni
1 Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
2 Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti validi espressi.
3 La modifica dello statuto richiede l’approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti validi espressi.
Art. 10 Il Comitato
Art. 10.1 Composizione e organizzazione
1 Il Comitato si compone del Presidente, Vicepresidente e al minimo di altri 3 membri. Rimane in carica due anni e può essere rieletto.
2 Ad eccezione della carica di Presidente, il Comitato si organizza autonomamente.
3 La firma del Presidente o quella del Vicepresidente, l’una o l’altra accompagnata da quella di un altro membro del Comitato, vincola legalmente l’associazione.
4 Il Comitato si riunisce ogni volta che l’attività lo richiede. Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi. Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.
5 Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
6 In linea di principio il Comitato è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.
Art. 10.2 Compiti e competenze
Il Comitato dirige l’associazione e la rappresenta di fronte a terzi. Ha tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferiscono all’Assemblea dei soci, in particolare:
- tiene il controllo degli effettivi sociali;
- gestisce le finanze dell’associazione e controlla il budget;
- determina il contributo sociale e lo propone all’Assemblea dei soci;
- elabora e fissa il programma sociale;
- emana i regolamenti e le direttive interne;
- nomina gruppi di lavoro/commissioni speciali;
- approva gli statuti o regolamenti interni delle sottosezioni ed i loro rapporti annuali;
- dispone di competenze finanziarie fino ad un massimo di CHF 5’000;
- cura in genere gli intessi dell’associazione;
- prende tutte le iniziative che giudica opportune e conformi agli scopi dell’associazione.
Art. 11 Le Sottosezioni
Art. 11.1 Creazione e collaborazione
1 L’Assemblea dei soci appoggia la creazione di sottosezioni o ammette come tali altre associazioni ticinesi locali, che perseguono scopi analoghi a quelli di Pro Ticino Berna e che si impegnano ad osservare le disposizioni del presente statuto.
2 Pro Ticino Berna e le sottosezioni sono tenute a collaborare, ossia a svolgere delle attività congiuntamente per il raggiungimento degli scopi statutari.
3 Le sottosezioni sottopongono annualmente all’approvazione del Comitato della Pro Ticino Berna un rapporto annuale. Detto rapporto deve essere presentato entro la fine di gennaio di ogni anno.
Art. 11.2 Organizzazione
1 Le sottosezioni sono rette da uno statuto proprio e, se ritenuto necessario, anche da un regolamento sociale interno. Lo statuto ed il regolamento interno delle sottosezioni devono essere ratificati dal Comitato dalla Pro Ticino Berna.
2 Le sottosezioni già esistenti sono considerate istituite ai sensi dell’art. 11.1 del presente statuto. Alla denominazione della sottosezione è aggiunta la specificazione “Sottosezione della Pro Ticino Berna” oppure … della “Pro Ticino Berna”.
3 Le sottosezioni sono associazioni indipendenti e distinte dalla Pro Ticino Berna. Esse sono tenute a tenere una contabilità e a rispondere autonomamente dei loro obblighi e impegni. La Pro Ticino Berna non risponde per eventuali obblighi o impegni assunti dalle sottosezioni.
Art. 12 Responsabilità
Per eventuali pretese di carattere finanziario, l’associazione risponde solo con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei suoi soci.
Art. 13 Scioglimento dell’associazione
1 Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato con la decisione di un’Assemblea dei soci convocata a questo scopo e con una maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi, se sono presenti almeno il 50% dei soci.
2 Se la partecipazione all’Assemblea dei soci è inferiore al 50% dei soci, una seconda Assemblea deve avere luogo entro sei mesi. Nell’ambito di questa seconda Assemblea, l’associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore al 50%.
3 Con lo scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale e gli archivi vanno affidati al Comitato Centrale che per un periodo di dieci anni li terrà a disposizione di una rifondazione. Se non sarà creata una nuova sezione, il patrimonio va a un’organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente statuto è stato accettato dall’Assemblea dei soci del 25.01.2019 ed in seguito ratificato dal Comitato Centrale il 30.03.2019, sostituisce tutte le versioni precedenti ed entra immediatamente in vigore.
Il Presidente: Andrea Scolari
Il Responsabile eventi: Luca Bottesi
Consulta la versione ufficiale.